Statuto
Statuto Infiniti Ponti
Art. 1. (Denominazione e sede)
Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione INFINITI PONTI, già ONLUS, diventa un Ente del Terzo Settore denominato: "INFINITI PONTI ODV".
Fino a che l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus, essa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L'organizzazione ha sede legale in via Raffaello 19/al 31021 Mogliano Veneto TV.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto e anche in ambito nazionale e/o internazionale.
Art. 2. (statuto)
L'Associazione è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Igs 460/97 fino all'iscrizione al RUNTS e comunque fino a che il D.lgs 460/97 troverà applicazione secondo i termini stabiliti dal Digs. 117/2017. È disciplinata altresì dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. dai successivi regolamenti che saranno emanati, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dal presente Statuto.
L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3. (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
Art. 4. (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 5. (Finalità e Attività)
L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si propone di:
contribuire al finanziamento di progetti umanitari in paesi in via di sviluppo;
sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle condizioni di tali paesi. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (d. Igs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. I);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (d. Igs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. U).
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- raccolta ed invio di materiali nonché denaro, per il sostegno di progetti in paesi in via di sviluppo;
- realizzazione di iniziative di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica sul tema della fame, del sottosviluppo e della tutela delle risorse ambientali.
Per meglio realizzare le proprie finalità, l'associazione può collaborare con altri enti, pubblici o privati.
Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate nel previgente statuto entro i limiti e nel rispetto della lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.
L'associazione potrà svolgere anche le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Dopo l'iscrizione al RUNTS, l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualità di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.
Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto e anche in ambito nazionale e/o internazionale.
Art. 6. (Ammissione)
Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. E' ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Art. 7. (Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare entro la data prestabilita, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
Art. 8. (Volontario e attività di volontariato)
L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Art. 9. (Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
1. La qualità di associato si perde per:
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato; dovrà essere ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;
All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione definitiva dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere le quote e contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 10. (Gli organi sociali)
Sono organi dell'organizzazione:
Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo, disciplinato dagli artt. 26 e 34 del Codice del Terzo settore
- Presidente
- Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore
- Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Art. 11. (L'assemblea)
L'assemblea è composta da tutti gli associati, in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
Art. 12. (Compiti dell'Assemblea)
L'assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia in via definitiva sull'esclusione, in caso di appello del socio interessato avverso la delibera adottata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 13. (Convocazione)
L'assemblea è convocata dal Presidente. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Si riunisce altresì su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
L'Assemblea è tenuta nella sede dell'Associazione o in altro luogo.
L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Art. 14. (Assemblea Ordinaria)
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Art. 15. (Assemblea Straordinaria)
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Art. 16 (Consiglio Direttivo)
Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, variabile da 5 a 7, compreso il Presidente. Sono eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non sì prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 17. (Il Presidente)
- Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti.
- Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
- Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.
Art. 18. (Organo di Controllo)
- L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17. L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 19. (Organo di Revisione Legale dei Conti)
E nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 20 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
Art. 21. (I beni)
- I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.
Art. 22. (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 23. (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 24. (Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Art. 25. (Convenzioni)
Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità dì attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
Art. 26. (Personale retribuito)
L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
Ali. 27. (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 28. (Responsabilità della organizzazione)
L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.
Art. 29. (Assicurazione dell'organizzazione)
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
Art. 30. (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 31. (Libri sociali)
L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 8 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.
Art. 32. (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 33. (Norma transitoria)
A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.
Finché l'associazione risulta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
L'associazione ha inoltre l'obbligo di:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.